(massima n. 1)
Il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva sostituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione.