(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 c.p.c., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 c.p.c. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 c.p.c., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320, terzo comma c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.