(massima n. 1)
L'offerta non formale della prestazione, effettuata, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dal contraente che agisca per l'adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, impedisce — se ingiustificatamente respinta — che il convenuto possa fondatamente sollevare la exceptio inadimplenti contractus.