(massima n. 1)
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione č disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto; in particolare non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge produca la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., non essendo del resto applicabili al procedimento davanti al giudice di pace le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al tribunale; non č pertanto motivo di nullitā della citazione l'omissione di detto avviso.