(massima n. 1)
La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere del processo verbale della domanda proposta oralmente davanti al giudice di pace a norma dell'art. 316 c.p.c. non comporta l'inesistenza o la nullitą dell'atto, ma una semplice irregolaritą, non vertendosi in un'ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (vocatio in ius), una volta che questo sia stato conseguito con la notifica del verbale alla controparte.