(massima n. 1)
In base all'art. 311 c.p.c. il procedimento davanti al giudice di pace č retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; ne consegue che, ai sensi degli artt. 74 e 75 disp. att. c.p.c., qualora nel fascicolo di parte non sia stata rinvenuta la nota spese e manchi l'annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non č tenuto a tener conto di altre indicazioni che non siano quelle desumibili dagli atti di causa regolarmente depositati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata dal g.d.p. senza tener conto della nota spese versata in atti, priva di timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere non essendo tali formalitā necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace).