(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il collegio — nel giudizio di appello — dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza e non di sentenza, non è soggetto a reclamo al collegio stesso, ma la parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione, anche al fine di ottenere, ex art. 373 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della pregressa sentenza di primo grado che in conseguenza sia stata fatta valere come titolo esecutivo nei suoi confronti, è tenuta ad impugnarlo con ricorso per cassazione, sempreché detta ordinanza, essendo stata sottoscritta dal presidente, che ne sia anche l'estensore, presenti i requisiti di forma per valere come sentenza. Diversamente, cioè nel caso in cui l'ordinanza, recando la sola sottoscrizione del presidente che non sia relatore della causa ed estensore del provvedimento, deve essere considerata alla stregua di una sentenza giuridicamente inesistente, può proporre opposizione all'esecuzione al fine di dedurre che non si è formato il giudicato sulla sentenza fatta valere come titolo esecutivo ed ottenere la sospensione dell'esecuzione dal giudice della stessa a norma dell'art. 624 c.p.c.