(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice, disponendo la rinnovazione della notificazione della domanda (art. 307, comma 3, c.p.c.), si limiti a fissare l'udienza prossima, senza specificare la scadenza del termine perentorio, deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della notificazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio. Pertanto, deve ritenersi tempestiva la rinnovazione della notificazione effettuata, pur in mancanza di un termine perentorio, con anticipo superiore ai termini per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.