(massima n. 1)
L'estinzione del giudizio — nella specie ai sensi dell'art. 50 secondo comma c.p.c. — può esser dichiarata o dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione); o dal giudice appositamente adito, ovvero, incidenter tantum, da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, ma non può esser eccepita né dichiarata in gradi di giudizio successivi a quello in cui si è verificata la fattispecie estintiva.