(massima n. 1)
Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale, senza che sia necessaria — in mancanza di apposita prescrizione normativa — la specifica proposizione dell'eccezione di estinzione.