(massima n. 1)
L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza e difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa, e, pertanto, ove non sia stata così tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace.