(massima n. 1)
Mentre l'irritualità della continuazione del processo, nonostante la sua interruzione a seguito della morte del procuratore di una delle parti, può essere fatta valere soltanto dalla parte colpita dall'evento interruttivo, essendo l'interruzione del processo preordinata alla tutela di quest'ultima, l'eccezione di estinzione del processo medesimo, per mancata riassunzione dopo l'interruzione, può essere dedotta da tutte le parti interessate (art. 307, quarto comma, c.p.c.), in quanto l'interesse all'estinzione non coincide con quello tutelato dall'interruzione del processo e, riconoscendo la legge a tutte le parti l'interesse alla riattivazione del processo, non vi è ragione di attribuire solo ad alcune di esse la possibilità di evitarla.