(massima n. 1)
L'art. 307, comma 4, c.p.c., nel prescrivere che l'estinzione č dichiarata con ordinanza del Giudice istruttore ovvero con sentenza del Collegio, a seconda che venga eccepita avanti al primo o avanti al secondo, implicitamente ma chiaramente implica che la previa eccezione della parte interessata č necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l'inattivitā si č verificata e che la controparte ha inteso proseguire o riassumere (o anche riattivare, col rinnovo della citazione o con l'integrazione del contraddittorio), mentre al di fuori di tale ipotesi l'onere dell'eccezione non ha ragion d'essere. Pertanto, nell'indagine sul fondamento dell'eccezione di prescrizione del diritto dedotto in causa, ed al fine di stabilire se l'interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell'estinzione di tale altro giudizio (art. 2945, terzo comma, cod. civ.), detta estinzione puō essere rilevata anche d'ufficio, non occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata.