(massima n. 1)
L'estinzione del processo per difetto di riassunzione nella formulazione antevigente dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. "ratione temporis" applicabile, può essere dichiarata solo su eccezione di parte prospettata prima di ogni altra difesa e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.