(massima n. 1)
Avvenuta la "translatio iudicii" davanti al giudice competente con comparsa in riassunzione notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del processo a norma del terzo comma dell'art. 307 c.p.c., posto che il processo, venendosi a trovare in una situazione di quiescenza ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato, può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente, già adito con la precedente tempestiva riassunzione.