(massima n. 1)
L'interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica ope legis e, in virtł, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, c.p.c., comporta la preclusione del compimento di ogni attivitą processuale ovvero l'inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo.