(massima n. 1)
La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullitą di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullitą relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioč, dalla parte colpita dall'evento interruttivo.