(massima n. 1)
Nell'ipotesi di riassunzione di una causa dichiarata interrotta dal collegio dopo la rimessione a mente dell'art. 189 c.p.c., per una delle ragioni di cui agli artt. 299 e ss. dello stesso codice, la parte cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo deve costituirsi in giudizio, pena la dichiarazione di contumacia, con comparsa al collegio a norma dell'art. 190, in relazione all'art. 170, ultimo comma, c.p.c. (richiamati per il giudizio d'appello dall'art. 352 dello stesso codice) e 111 disp. att., che escludono l'ammissibilitą del deposito delle comparse nella stessa udienza collegiale. Ne consegue che, in caso di deposito della comparsa di costituzione nell'udienza collegiale, la stessa risulta improduttiva di effetti giuridici, determinando, in una con la preclusione del suo esame, la mancata costituzione e la contumacia del citato in riassunzione.