(massima n. 1)
Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 c.p.c., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale.