(massima n. 1)
Nel caso in cui venga riassunto il processo con atto notificato, a norma dell'art. 303 c.p.c., collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, colui il quale si costituisce quale erede del defunto convenuto ed eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha, al fine di fare acquisire la qualità di parte agli altri coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di provare detta eccezione, ossia l'esistenza, il numero, il titolo alla successione e la stessa qualifica dei coeredi. Ne consegue che la suddetta prova non può ritenersi raggiunta qualora l'erede costituito si limiti a fornire in giudizio la mera elencazione di alcuni soggetti che egli indica quali coeredi del convenuto defunto, stante la inidoneità di una allegazione di parte a radicare in altri la qualifica di erede, e correttamente il giudice di merito limita la sua pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto convenuto, ha autodeterminato la propria legittimazione passiva.