(massima n. 1)
Il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessitą della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilitą del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, cosģ che, notificato l'atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l'acquisto della qualitą di parte contumace (non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione di contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare vocatio in ius e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti). Ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la mancata vocatio in ius dell'erede contumace in primo grado da parte dell'appellante e la mancata integrazione del contraddittorio officio iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo alla nullitą dell'intero giudizio di appello (e della relativa sentenza), rilevabile in sede di giudizio di legittimitą, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio.