(massima n. 1)
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilitą di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensģ la necessitą, a pena di nullitą dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.