(massima n. 1)
In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione. (Nella specie, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento dell'opposto; l'opponente depositava ricorso in riassunzione ed il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione nonché il termine per la notifica; scaduto quest'ultimo, l'opponente presentava istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione; il giudice provvedeva in tal senso e l'opponente notificava l'atto nel nuovo termine fissato. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito che, su eccezione della controparte, ha dichiarato estinto il processo poiché l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica era stata formulata quando era ormai decorso il termine semestrale dell'art. 305 c.p.c.).