(massima n. 1)
Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte — costituita a mezzo di procuratore — la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce — ai sensi dell'art. 303 c.p.c. — una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Né comporta, d'altronde, l'inesistenza della notificazione la circostanza che l'atto sia consegnato in unica copia ad uno qualsiasi di detti eredi, stanti l'impersonalità del gruppo di soggetti destinatari dell'atto riassuntivo ed il rilievo che la consegna della copia dell'atto resta soggetta ai principi fissati dagli artt. 138 e ss. c.p.c. così che la consegna può essere effettuata ad uno qualsiasi degli eredi, in qualità di destinatario, o, anche, a persona che, indipendentemente da vincoli di parentela, si trovi nell'ultimo domicilio del defunto per una situazione di stabile convivenza o comunanza di vita.