(massima n. 1)
L'art. 303 comma secondo c.p.c. prevede al pari di altre disposizioni analoghe (artt. 286, comma primo, 330, comma secondo, 477, comma secondo c.p.c.) una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione, che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti alla successione, dispensando il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi che non devono essere designati nominativamente. La presunzione anzidetta non può, peraltro, operare oltre il periodo stabilito dalla legge, con la conseguenza che la notifica del ricorso in riassunzione effettuata dopo l'anno dalla morte del de cuius impersonalmente e collettivamente agli eredi, anziché individualmente a ciascuno di essi, deve considerarsi inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e perciò insanabile con la successiva costituzione degli eredi che abbiano pregiudizialmente eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio.