(massima n. 1)
La notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno della morte dello stesso, cessata, quindi, l'operativitą dell'art. 303, comma 2, c.p.c., che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l'inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse. Né esiste alcuna possibilitą di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto.