(massima n. 1)
L'art. 303, comma 2, c.p.c., al fine di superare le difficoltą di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalitą di notificazione previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.