(massima n. 1)
Il secondo comma dell'art. 303 c.p.c., laddove ammette che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire mediante notificazione dell'atto riassuntivo collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio della parte defunta, entro l'anno della morte di quest'ultima, si deve ritenere applicabile anche nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato prima della costituzione della parte, poiché l'art. 303 va letto al lume dell'art. 302 c.p.c., il quale con l'espressione «nei casi previsti dagli articoli precedenti» si riferisce anche alla fattispecie dell'art. 299 stesso codice.