(massima n. 1)
L'art. 303, comma secondo, c.p.c. prevede una forma di notificazione agevolata, impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periodo di un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processo interrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designati nominativamente) né tale forma di notifica č impedita se, come nella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico della composizione della famiglia del de cuius.