(massima n. 1)
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall'art. 303, comma secondo, c.p.c. - che costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita - trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi, nel periodo di un anno dalla morte, facciano capo al domicilio del "de cuius" per tutte le questioni o i rapporti inerenti la successione, la quale presunzione può avere come punto di riferimento oggettivo esclusivamente l'evento stesso del decesso. Ne consegue che il citato art. 303, secondo comma, non può essere interpretato nel senso che l'anno durante il quale è consentita la citazione in riassunzione degli eredi della parte defunta in via impersonale nell'ultimo domicilio del "de cuius" decorra dalla conoscenza che la parte abbia dell'evento interruttivo.