(massima n. 1)
In tema di riassunzione del processo interrotto, la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa č essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla pił limitata finalitą di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale č sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalitą, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti. (Nella specie il difensore del ricorrente e di altra parte processuale entrambe opponenti un decreto ingiuntivo aveva riassunto il giudizio spendendo il nome della seconda, pur avendo dichiarato nel verbale di udienza di essere presente «per gli attori» la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha cassato la sentenza di appello che aveva omesso di pronunziare sul merito della causa anche con riferimento al ricorrente).