(massima n. 1)
In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l'istanza di riassunzione sia comunicato, a cura della cancelleria, il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., viene fissata l'udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti, nč che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l'onere di informazione e di verificazione, eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d'ufficio, onde adempiere all'onere di tempestiva notificazione su di esso incombente.