(massima n. 1)
Il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre č meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza. Pertanto, qualora quest'ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, č sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l'udienza, tale da consentire alla controparte, giā costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese.