(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, richiesto della revoca di una precedente sentenza di condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per abolitio criminis, per effetto del referendum abrogativo conclusosi con il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, č tenuto ad interpretare il giudicato, anche alla luce degli atti processuali che lo sorreggono, in modo da fare emergere dal quadro probatorio giā acquisito la reale fluiditā della detenzione, a tale scopo ricercando e valutando tutti gli elementi di fatto e le circostanze rilevanti.