(massima n. 1)
Nei casi in cui la revoca ex art. 673 c.p.p. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato pił grave ai fini dell'art. 81 cpv. c.p., č richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati gią ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilitą del giudicato č imposta dalla necessitą di osservare la regola fissata all'art. 2, comma 2, del codice penale.