(massima n. 2)
Poiché, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimitą costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non puņ comportare il venir meno di tale effetto in applicazione dell'art. 673 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2 c.p., con la sentenza dichiarativa della prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 708 c.p., la quale era passata in giudicato precedentemente alla dichiarazione di illegittimitą costituzionale - Corte cost. 2 novembre 1996 n. 370 - di quest'ultima disposizione).