(massima n. 1)
La vendita dell'area soprastante l'edificio da parte del proprietario di esso, con il divieto per l'acquirente di costruire su di essa pił di un piano e con il patto che il lastrico soprastante il piano sopraelevato resterą solo in parte di proprietą del costruttore, dą luogo a costituzione di servitł di non sopraedificare ulteriormente su detto lastrico a favore della porzione dello stesso che, secondo il patto, diviene di proprietą condominiale.