(massima n. 1)
Deve escludersi che la «novitą» della prova richiesta dall'art. 630 per il procedimento di revisione possa essere intesa nel senso di ricomprendere anche elementi probatori gią acquisiti agli atti, ma non valutati dal giudice prima del giudicato. Invero la prova deve considerarsi nuova quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice: se questi invece l'abbia conosciuto, dandone una valutazione anche parziale nel senso della legittima scelta degli elementi di sostegno alla motivazione, non č possibile una sua riconsiderazione perché verrebbe pur sempre a mancare il carattere della novitą.