(massima n. 1)
Ai fini della revisione non costituisce nuova prova una diversa e ulteriore valutazione tecnico-scientifica di dati gią apprezzati dal giudice e dal perito. (Fattispecie nella quale, sulla scorta del principio enunciato, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d'assise d'appello aveva respinto l'opposizione dell'imputato avverso l'ordinanza con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordine di distruzione dei reperti [arma del delitto e proiettili estratti dal corpo della vittima], in quanto preclusivo di nuovi accertamenti).