(massima n. 1)
In tema di revisione, poiché i requisiti di forma e di sostanza nonché la rilevanza dei nuovi elementi devono essere esaminati — per evidenti ragioni di economia processuale — già nella fase preparatoria e rescindente (fase diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato), in detta fase può e deve essere valutata la ammissibilità della istanza, sia con riferimento al controllo della intervenuta irrevocabilità delle pronunzie giudiziarie che si assumono in contrasto con la decisione alla cui revisione si mira, sia in ordine al carattere di effettiva novità delle prove delle quali si chiede l'assunzione.