(massima n. 1)
Sussiste l'inconciliabilitā dei fatti posti a fondamento di due diverse sentenze che legittima la richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. a), c.p.p., qualora il giudice di appello minorile affermi la responsabilitā del minore per sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con altri imputati maggiorenni, nei confronti dei quali sia, invece, pronunciata, nel relativo giudizio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, posto che, in tal caso, non si tratta di una diversa valutazione degli stessi fatti e, quindi, di assoluzione fondata sulla mancanza di prove di colpevolezza dei soli imputati maggiorenni bensė di inconciliabilitā dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente dall'una č ritenuto inesistente dall'altra.