(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 568 comma quinto c.p.p., che in caso di impugnazione proposta a un giudice incompetente consente a quest'ultimo la trasmissione diretta degli atti al giudice competente, trova applicazione esclusivamente nell'ambito del sistema interno della giurisdizione e della competenza penale e non può essere riferita anche al giudice civile dinanzi al quale sia stata proposta una richiesta attinente alla giurisdizione penale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice civile che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da un difensore contro il decreto di liquidazione emesso in un procedimento penale di esecuzione nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).