(massima n. 1)
Qualora contro una medesima sentenza siano stati presentati pił gravami, uno dei quali comporti la conversione degli altri in appello, un'impugnazione avverso la detta sentenza proposta come appello, ma correttamente qualificabile ricorso per cassazione dal giudice, a norma dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., si converte nuovamente, in applicazione del disposto dell'art. 580 c.p.p., proprio nello stesso gravame (appello), erroneamente indicato dal proponente.