(massima n. 1)
Poiché la nullità o inutilizzabilità di un atto possono rispettivamente comunicarsi o avere effetto solo su atti successivi ed in quanto dipendenti dall'atto nullo o inutilizzabile, e non su quelli antecedenti, che hanno una propria autonomia, logica e giuridica, la cui validità va commisurata alla normativa che li regola, la richiesta del pubblico ministero di sospensione del termine di durata della custodia cautelare, formulata ex art. 304, terzo comma, c.p.p., mantiene la sua piena efficacia, nell'ipotesi di invalidità del provvedimento che l'accoglie, anche in relazione al rinnovato provvedimento del giudice.