(massima n. 1)
In caso di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma secondo c.p.p. adottato «per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare», ad esso deve necessariamente far seguito altro analogo provvedimento sospensivo nei confronti di quegli imputati, pure attinti dalla medesima misura, ma precedentemente non detenuti, in quanto latitanti, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, a impugnare soltanto lo specifico provvedimento che li riguardi.