(massima n. 1)
È nulla l'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 304 c.p.p., qualora il giudice la disponga senza avere sentito la difesa, trattandosi di provvedimento emesso nella fase del giudizio, affidato al potere discrezionale del giudice ed incidente sullo status libertatis dell'imputato. L'omessa partecipazione della difesa, violerebbe il principio di partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento, fissato nell'art. 2 n. 3 della legge delega.