(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., la relativa ordinanza può essere adottata anche fuori udienza ed è subordinata solo alla richiesta del P.M., non prevedendo il comma 3 del citato articolo né l'osservanza delle procedure previste dall'art. 127 c.p.p. né la previa audizione del difensore.