(massima n. 1)
In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304, comma secondo, c.p.p., non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate tra imputati, sempreché si tratti di soggetti cui sia addebitato uno fra i reati indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p., basandosi la detta causa di sospensione su una situazione collettiva (o cumulativa), quale la complessità particolare del dibattimento, comune a tutti i partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio delle varie posizioni.