(massima n. 1)
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la redazione della sentenza non deve necessariamente essere pronunciata contestualmente al dispositivo, ma può esser disposta successivamente da un giudice diverso, anche in senso processuale. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la sospensione emessa dal giudice di appello, cui gli atti erano stati trasmessi ex art. 590 c.p.p.).