(massima n. 1)
Una volta instaurata la fase di appello, spetta al giudice d'appello la competenza ad adottare il provvedimento dichiarativo della sospensione ex lege dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., per il tempo corrispondente a quello a suo tempo fissato dal giudice di primo grado per la redazione e il deposito della sentenza.